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Ordinanza MIUR 03.12.2004, n. 87

Norme concernenti il passaggio dei giovani dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione, ai sensi dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 4 - Commissioni

1. All'inizio di ciascun anno scolastico ovvero ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ècostituita ai sensi del d.P.R. n. 257/2000, art. 6, comma 1, presso la singola istituzione scolastica di istruzione secondaria superiore interessata o, in caso di costituzione di rete di scuole, presso l'istituzione a tal fine designata d'intesa tra le scuole aderenti alla rete, un'apposita commissione che, sulla base della documentazione presentata, in relazione all'indirizzo di studi valuta le competenze e le abilità acquisite dai giovani di cui all'art. 2, riconosce e attesta i relativi crediti, individua la classe alla quale gli interessati possano chiedere l'iscrizione e, nei casi di cui all'art. 2, comma 2, ammette gli interessati agli esami di Stato di qualifica professionale di licenza di maestro d'arte.

2. La Commissione ècomposta da docenti designati dal collegio dei docenti in relazione alle valutazioni da effettuare. In caso di costituzione di rete di scuole, la Commissione è composta da docenti designati dai collegi del docenti delle scuole facenti parte della rete. Della commissione fanno parte inoltre, per le funzioni di cui all'art. 6, c. 1, del dPR n. 257/2000, esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale tratti da elenchi predisposti dall'amministrazione regionale o, in caso di attribuzione di funzioni in materia di formazione professionale a norma del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 art. 143, c. 2, dall'amministrazione provinciale.

3. Il dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni fomite dai docenti facenti parte della Commissione circa la documentazione da esaminare, nomina gli esperti di cui al comma 2. Gli esperti in questione sono considerati commissari a piano titolo.

4. La commissione è costituita con provvedimento d

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