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Comunicato ARAN 03.12.2004

Accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui agli articoli 36 e 46 del CCNL 1998-2001 e I biennio economico (5 aprile 2001) e all'articolo 3 biennio economico 2000-2001 (5 aprile 2001) del personale dirigente dell'Area I. (G.U. 03.12.2004, n. 284)

Sezione I - Norme generali

Art. 3 - Periodo di prova

1. Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di dirigente, per un periodo di sei mesi dall'assunzione.

Sono esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e presso altra amministrazione o azienda o ente dell'area 1.

2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivo prestato.

3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti.

4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dirigenti non in prova.

5. Decorso il periodo di prova, il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

6. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

7. In caso di esito negativo del periodo di prova il dirigente rientra nell'amministrazione di provenienza, con la qualifica e nella sede di provenienza.

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