Comunicato ARAN 03.12.2004
Sezione I - Norme generali
1. In tema di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare si applica quanto previsto dal relativo accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999.
2. I dirigenti di ogni comparto accedono ai fondi pensione secondo quanto previsto dal protocollo di esplicitazione in tema di costituzione dei fondi pensione complementari firmato l'8 maggio 2001.
3. Il Fondo pensione viene finalizzato ai sensi dell'art. 11 del predetto accordo quadro 29 luglio 1999, e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 dello stesso accordo. Le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell'1% dell'ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro (T.F.R.).
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