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Comunicato ARAN 03.12.2004

Accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui agli articoli 36 e 46 del CCNL 1998-2001 e I biennio economico (5 aprile 2001) e all'articolo 3 biennio economico 2000-2001 (5 aprile 2001) del personale dirigente dell'Area I. (G.U. 03.12.2004, n. 284)

Sezione I - Norme generali

Art. 4 - Trattamento di trasferta

1. Il presente articolo si applica ai dirigenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta.

2. Ai dirigenti di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:

a) una indennità di trasferta, avente natura non retributiva, pari a:

Euro 24,12 (L. 46.700) per ogni periodo di 24 ore di trasferta;

Euro 1,01 (L. 1.945) per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore;

b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave, ivi compresi i traghetti, gli aliscafi e le navi veloci, ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate;

c) un'indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo del biglietto del treno e/o nave;

d) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani.

3. Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.

4. Il dirigente inviato in trasferta può essere autorizzato ad usare il proprio mezzo di trasporto secondo quanto previsto dalla normativa sin qui vigente che, a tal fine, viene mantenuta in vigore.

5. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirig

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