D.P.R. 25.08.2004
1. Ai sensi dell'art. 3, commi 53, 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca di cui alle tabelle 1 e 2 e 3 allegate al presente decreto, sono autorizzate, a decorrere dal 15 ottobre 2004, ad assumere a tempo indeterminato, un contingente di personale pari a complessive 8.210 unità corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda a regime pari a 257.042.694 euro, di cui 61.383.887 euro quale onere relativo all'anno 2004 e 257.042.694 euro corrispondente alla spesa complessiva annua lorda a regime a decorrere dall'anno 2005, da far valere sul fondo di cui all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Alle Forze armate, ai Corpi di polizia ed al Corpo dei vigili del fuoco è assegnato, per l'anno 2004, un contingente di personale pari a 6.191 unità, come risulta dalla tabella 1 allegata al presente decreto, nel limite di spesa, per l'anno 2004, di 40.669.980 euro, e di 195.215.904 euro a decorrere dall'anno 2005. Per l'anno 2004 è posto a carico del fondo di cui all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la spesa di 7.833.326 euro relativa ai richiami in servizio autorizzati ai sensi della normativa vigente per le Forze armate e l'Arma dei carabinieri. Per la decorrenza delle assunzioni previste al presente comma sono fatti salvi i corsi già programmati, fermi restando i limiti di spesa indicati nella tabella 1.
3. Nell'àmbito del contingente di cui al comma 1, le amministrazioni di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto, sono autorizzate, a decorrere dal 15 ottobre 2004, ad assumere a tempo indeterminato 2.019 unità di personale corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda a regime pari a 61.826.79
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