D.P.R. 25.08.2004
Formula iniziale
Premessa -
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);
Visto, in particolare, il comma 53 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003, il quale prevede che, per l'anno 2004, alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché le assunzioni relative alle categorie protette;
Visto il comma 54 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003, il quale stabilisce che, in deroga al divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per effettive, motivate ed indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca e gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro e che, a tale fine, è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004 e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005;
Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare il comma 3-ter del medesimo articolo;
Visto il comma 55 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003, il qua
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