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D.M. Lavoro e politiche sociali 28.11.2003

Disposizioni attuative dell'art. 21 del decreto-legge 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in merito alla corresponsione dell'assegno per ogni figlio secondo od ulteriore per ordine di nascita. (G.U. 26.01.2004, n. 20)

Art. 3 -

1. A valere sulle risorse destinate allo scopo di cui all'art. 21, comma 2, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al trasferimento delle risorse all'I.N.P.S. e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini dell'effettuazione del conguaglio, l'I.N.P.S. e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano, nell'esercizio successivo a quello del pagamento degli assegni, le distinte rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni medesimi, sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo.

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