D.M. Lavoro e politiche sociali 28.11.2003
1. A valere sulle risorse destinate allo scopo di cui all'art. 21, comma 2, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al trasferimento delle risorse all'I.N.P.S. e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini dell'effettuazione del conguaglio, l'I.N.P.S. e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano, nell'esercizio successivo a quello del pagamento degli assegni, le distinte rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni medesimi, sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo.
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