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D.M. Lavoro e politiche sociali 28.11.2003

Disposizioni attuative dell'art. 21 del decreto-legge 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in merito alla corresponsione dell'assegno per ogni figlio secondo od ulteriore per ordine di nascita. (G.U. 26.01.2004, n. 20)

Art. 4 -

1. L'assegno pari ad Euro 1.000 è concesso ed erogato, per gli aventi diritto residenti nei comuni delle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province medesime, secondo le norme dei rispettivi statuti, sulla base dei requisiti previsti dall'art. 21 del D.L. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003.

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