D.M. Lavoro e politiche sociali 28.11.2003
Disposizioni attuative dell'art. 21 del decreto-legge 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in merito alla corresponsione dell'assegno per ogni figlio secondo od ulteriore per ordine di nascita. (G.U. 26.01.2004, n. 20)
1. L'assegno non costituisce reddito a fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze o indennità e con qualsiasi altro reddito.
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