D.M. Lavoro e politiche sociali 28.11.2003
1. Il comune di residenza della madre, all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati o degli adottati, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 21, c. 1, del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito con modif., dalla legge 24.11.2003, n. 326, in capo alla madre al momento del parto o dell'adozione, comunica all'INPS entro 10 giorni i dati in suo possesso, ai fini dell'erogazione dell'assegno di cui all'art. 21 del D.L. n. 269/2003, convertito con modif., dalla legge n. 326 del 2003.
2. Il comune di residenza effettua la comunicazione di cui al comma 1 per via telematica o, in subordine, su supporto magnetico. In caso di impossibilità all'utilizzo di tali modalità di trasmissione, il comune prende contatti con la direzione provinciale dell'I.N.P.S. competente, al fine di utilizzare sistemi di trasmissione differenti.
3. L'INPS, attraverso le proprie strutture, provvede all'erogazione dell'assegno in un'unica soluzione, sulla base dei dati forniti dai comuni, entro 30 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dai comuni.
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