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D.M. Lavoro e politiche sociali 28.11.2003

Disposizioni attuative dell'art. 21 del decreto-legge 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in merito alla corresponsione dell'assegno per ogni figlio secondo od ulteriore per ordine di nascita. (G.U. 26.01.2004, n. 20)

Formula iniziale

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto l'art. 21 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, che concede un assegno pari ad Euro 1.000 per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie;

Visto, in particolare, il comma 5 del citato art. 21, che prevede l'adozione di uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, contenenti le necessarie disposizioni di attuazione;

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