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Decreto legge 24.06.2003, n. 147

Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali. (G.U. 25.06.2003, n. 145)

Art. 17 bis - Proroga delle agevolazioni sul gasolio e sul GPL e norme interpretative in materia di metanizzazione

1. All'articolo 21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti:

"31 dicembre 2003".

2. L'articolo 8, comma 10, lettera c), numero 4), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione.

3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa massima di 25.600.000 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20.600.000 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5.000.000 di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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