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Decreto legge 24.06.2003, n. 147

Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali. (G.U. 25.06.2003, n. 145)

Art. 17 ter - Differimento di termini in materia di edilizia residenziale pubblica

1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2003. La disposizione di cui al presente comma decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il finanziamento degli interventi così attivati è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

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