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Decreto legge 24.06.2003, n. 147

Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali. (G.U. 25.06.2003, n. 145)

Art. 17 - Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi

1. Il termine del 30 giugno previsto all'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per l'anno 2003 è prorogato al 31 dicembre. Conseguentemente il termine del 15 luglio previsto all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo, per l'anno 2003 è prorogato al 15 gennaio 2004.

2. Ai versamenti differiti dalle disposizioni di cui al comma 1 si applicano gli interessi al saggio legale.

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