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Decreto legge 24.06.2003, n. 147

Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali. (G.U. 25.06.2003, n. 145)

Art. 16 - Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali

1. In attesa del riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.

2. É data facoltà ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla scadenza del mandato. In ogni caso gli organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre 2005.

2-bis. Sono considerati validi i rinnovi degli organi degli ordini professionali, le cui operazioni di voto erano già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173.

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