Decreto legge 24.06.2003, n. 143
1. Nell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: "per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2005".
2. Nell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) commi 3 e 4, le parole: "decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente alla data del 31 dicembre 2005";
b) ai commi 4 e 5, le parole: "fino alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2005;
b-bis) al comma 4, dopo le parole: "imprese strumentali" sono inserite le seguenti: "in misura superiore al 10 per cento del proprio patrimonio".
3. Nell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: "entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 dicembre 2005".
4. Il comma 3-bis, dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"3-bis. Alle fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, nonché a quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 12, ai commi 1 e 2, al comma 1, dell'articolo 6, limitatamente alle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, ed il termine previsto nell'articolo 13. Per le stesse fondazioni il termine di c
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