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Decreto legge 24.06.2003, n. 143

Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. nonché di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato. (G.U. 24.06.2003, n. 144)

Art. 3 - Compensi per l'attività di riscossione

1. Nell'anno 2003, ai concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, è corrisposto, quale remunerazione per il servizio svolto, un importo pari a euro 550 milioni che tiene luogo dell'indennità fissa e dell'importo variabile previsti dall'articolo 3, comma 4, lettere a) e b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e dell'aggio di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l'aggio, a carico del debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio 2003, l'importo di cui al comma 1 è ripartito, per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.

3. Gli aggi relativi agli importi anticipati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del citato decreto-legge n. 138 del 2002, sono corrisposti a titolo definitivo.

4. Nell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: "32 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "33,6 per cento".

5. Una quota, non superiore a 15.500.000 euro per l'anno 2003, delle maggiori entrate derivanti dal comma 4 è destinata al finanziamento del "Fondo scorta" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 3

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