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Decreto legge 24.06.2003, n. 143

Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. nonché di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato. (G.U. 24.06.2003, n. 144)

Art. 2 - Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282

1. Negli articoli 6 e 6-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: "30 giugno 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2003"; nel medesimo art. 6-bis, nonché nell'articolo 6-quater dello stesso decreto-legge n. 282 del 2002, le parole: "16 aprile 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2003".

2. Nell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002 al comma 1, lettera a), le parole: "4 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "2,5 per cento" e il comma 6 è abrogato.

3. (Soppresso).

3-bis. Sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, è applicata anche dagli intermediari indicati nell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo cui sia conferito l'incarico di custodia, amministrazione, deposito delle attività rimpatriate. L'opzione prevista dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, se non è esercitata dagli interessati contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, deve essere esercitata mediante comunicazione sottoscritta rilasciata all'intermediario entro il termine del 30 settembre 2003. Per il calcolo, il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, il rimborso ed il contenzioso dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni del citato articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

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