Decreto legge 24.06.2003, n. 143
1. All'articolo 24 della legge dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "hanno l'obbligo" sono inserite le seguenti: ", per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro,";
b) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "In caso di acquisti in maniera autonoma da parte degli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applica il comma 3, dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488";
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono individuate le tipologie di servizi di cui al primo periodo del comma 3";
d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Gli enti pubblici, le società pubbliche, i concessionari di pubblici servizi, nonché tutte le amministrazioni pubbliche, individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, escluse quelle statali per i soli uffici centrali, possono stipulare ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a., qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni definite dalla Consip S.p.a. I contratti così conclusi sono validi e non sono causa di responsabilità personale, contabile e amministrativa, a carico del dipendente che li ha sottoscritti, previste al comma 4";
e) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
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