Accordo 06.06.2003
Ai dirigenti scolastici all'estero si applicano gli istituti normativi ed economici previsti dal ccnl 1.3.2002, con particolare riferimento agli artt. 16 (impegno di lavoro), 25 (revoca dell'incarico dirigenziale), 26 (incarichi aggiuntivi), 27 (verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti), 34 (conciliazione ed arbitrato, la cui sede di riferimento è la Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale presso il MAE), 36 (responsabilità civile e patrocinio legale), 37 (struttura della retribuzione), 42 (finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato), 43 (retribuzione di posizione), 44 (retribuzione di risultato).
Nel caso di assenze per malattia di durata superiore ai 60 giorni, il personale dirigente in servizio all'estero è restituito ai ruoli metropolitani. Il predetto personale conserva l' intero assegno di sede per i primi 45 gg.; l'assegno stesso non è corrisposto per i restanti 15 gg..
Relativamente a ferie e festività si applicano i commi 6 e 7 dell'art.27 del d.lgs. n.62/1998. Per quanto riguarda le assenze retribuite si applica l'art.19 (fruizione dei permessi) dell'accordo 24-2-2000 sulla sequenza contrattuale prevista dall'art. 18 del CCNL 26.05.99 del comparto Scuola. Relativamente agli infortuni sul lavoro ed alle malattie dovute a causa di servizio e alle norme sulla tutela e sostegno della maternità e della paternità al personale del presente accordo si applica l'art. 35 del d.lgs. n.62/1998, nonché la vigente disciplina circa i congedi parentali.
Per quanto riguarda la retribuzione di posizione, questa è corrisposta in misura pari alla parte fissa della retribuzione di posizione prevista dall'art. 43, comma 1, del CCNL 1.3.2002 per il person
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.