IperTesto Unico IperTesto Unico

Accordo 06.06.2003

Accordo successivo ai sensi dell'art. 45 del ccnl 1.3.2002 per il personale dell'area v della dirigenza scolastica da destinarsi all'estero sottoscritto il 6 giugno 2003. (G.U. 19.06.2003, n. 140)

Art. 4 - Sedi di destinazione all'estero

1. La destinazione all'estero viene effettuata in relazione ai posti istituiti in corrispondenza dei due seguenti settori formativi:

a)settore formativo comprendente direzioni didattiche delle scuole/uffici scolastici dei corsi di livello elementare ex art.636 del D.L.vo 297/94; scuole secondarie di I grado/uffici scolastici dei corsi di livello secondario di I grado ex art.636 del D.L.vo 297194; istituti comprensivi (Scuola elementare e secondaria di I grado);

b)settore formativo comprendente scuole secondarie di II grado; istituti comprensivi (scuola elementare, scuola secondaria di I e lI grado, o scuola secondaria di I e II grado).

I dirigenti già in servizio in Italia al momento della stipula del contratto individuale, potranno chiedere indifferentemente di essere destinati a posti dell'uno o dell'altro settore formativo all'estero.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.