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Accordo 06.06.2003

Accordo successivo ai sensi dell'art. 45 del ccnl 1.3.2002 per il personale dell'area v della dirigenza scolastica da destinarsi all'estero sottoscritto il 6 giugno 2003. (G.U. 19.06.2003, n. 140)

Art. 6 - Durata del servizio all'estero

1. A partire dall'anno scolastico 2002/2003 il personale destinatario del presente contratto può prestare servizio all'estero per un massimo complessivo di nove anni, ivi compreso quello eventualmente già svolto con qualifica di preside o direttore didattico, fatta comunque salva la naturale scadenza degli incarichi in atto.

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