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Deliberazione AIPA 30.01.2003, n. 2

Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti amministrativi formati o comunque rientranti nella disponibilità dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sottratti all'accesso in attuazione dell'art. 24 della legge 7.8.1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (G.U. 19.02.2003, n. 41)

Art. 3 - Categorie di documenti amministrativi esclusi dall'accesso per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese e associazioni

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, sono escluse dall'accesso le seguenti categorie di documenti amministrativi, restando comunque garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere loro interessi giuridici:

a) i rapporti informativi nella parte contenente notizie riservate relative al personale dipendente dell'Autorità ovvero comandato, distaccato e/o fuori ruolo presso la medesima;

b) la documentazione relativa ad accertamenti medici ed alla salute delle persone;

c) la documentazione caratteristica e matricolare, se concernente situazioni private del personale dipendente;

d) la documentazione relativa al trattamento economico individuale del personale, limitatamente ai dati la cui conoscibilità possa portare alla rivelazione di fatti personali che il dipendente può avere interesse a mantenere riservati;

e) i verbali delle riunioni dell'Autorità, nei casi in cui riguardino l'adozione di atti sottratti all'accesso.

2. È altresì esclusa dall'accesso la documentazione relativa:

a) all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, di una società specializzata per il monitoraggio dei contratti afferenti allo sviluppo ed alla gestione di sistemi informativi automatizzati;

b) alla qualificazione di gruppi di monitoraggio inter

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