Deliberazione AIPA 30.01.2003, n. 2
1. Il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi può essere disposto, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando vi sia un'oggettiva necessità di salvaguardia delle esigenze di riservatezza dell'amministrazione in relazione a documenti amministrativi la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
L'atto che dispone il differimento ne indica la durata.
2. Per la salvaguardia delle esigenze di cui dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'accesso alle categorie di documenti amministrativi di seguito indicati viene differito fino al momento espressamente specificato per ciascuna di esse:
a) la documentazione relativa alle prove di concorso o selettive per l'assunzione, a tempo indeterminato o determinato, del personale dipendente dell'Autorità, fino alla conclusione del relativo procedimento;
b) la documentazione relativa alle singole procedure di avanzamento del personale dipendente dell'Autorità, fino alla conclusione del relativo procedimento;
c) la documentazione attinente a procedimenti penali, disciplinari, monitori e cautelari nonché quella concernente l'istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente, fino alla conclusione del relativo procedimento;
d) le segnalazioni, gli atti istruttori, gli esposti nonché ogni altro analogo documento, limitatamente alle parti che contengano dati, informazioni e notizie su soggetti riconoscibili, fino al termine del procedimento cui hanno dato origine;
e) la documentazione attinente ai provvedimenti di cessazione dal servizio, fino alla conclusione del relativo procedimento;
f) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di procedure contrattuali
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