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Deliberazione AIPA 30.01.2003, n. 2

Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti amministrativi formati o comunque rientranti nella disponibilità dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sottratti all'accesso in attuazione dell'art. 24 della legge 7.8.1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (G.U. 19.02.2003, n. 41)

Art. 2 - Categorie di documenti amministrativi esclusi dall'accesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, è escluso l'accesso dalle seguenti categorie di documenti amministrativi:

a) documenti di sicurezza formati, nel rispetto di quanto previsto dal d.P.C.M. 8 febbraio 1999, da un soggetto al fine di ottenere l'iscrizione nell'elenco dei certificatori di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513;

b) corrispondenza intercorsa tra l'Autorità e le amministrazioni relativamente all'attuazione dei regolamenti sulla sicurezza dei siti Internet o alla sicurezza di un sistema informativo;

c) verbali delle adunanze dell'Autorità, deliberazioni dell'Autorità o presidenziali, atti della segreteria particolare dell'Autorità ed ogni altro documento relativo a quelli di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

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