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Legge regionale Regione Basilicata 11.12.2003, n. 33

Riordino del sistema formativo integrato. Fonte: B.U. Regione Basilicata 16 dicembre 2003, n. 87.

Titolo I - Principi generali

Art. 3 - Destinatari degli interventi

1. Le azioni del sistema formativo integrato sono rivolte ai cittadini europei che abbiano assolto l'obbligo scolastico.

2. La Regione stabilisce l'età di accesso, anche differenziata, alla formazione professionale iniziale in relazione ai diversi profili formativi e alle corrispondenti figure professionali. Per l'assolvimento dell'obbligo formativo, al fine di consentire agli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado il consolidamento dei saperi di base necessari al proseguimento di qualunque percorso formativo ed una scelta consapevole fra istruzione e formazione professionale, la Regione definisce, con successivi atti normativi, percorsi almeno triennali integrati fra l'istruzione e la formazione professionale.

3. Nell'accesso alle diverse azioni del sistema formativo integrato, la Regione garantisce l'uguaglianza di opportunità fra cittadini e le parità di trattamento, senza discriminazioni di sesso, di condizioni sociali, economiche e di ogni altro tipo.

4. Le azioni del sistema formativo integrato sono garantite anche nei confronti degli stranieri e degli apolidi che dimorino in Italia e siano muniti di regolare permesso di soggiorno, ottenuto anche per ragioni di lavoro o di formazione. Essi godono degli stessi diritti dei cittadini, in materia di istruzione e di formazione professionale. A tal fine la Regione promuove l'adeguamento dell'offerta formativa alle loro specifiche esigenze anche attraverso attività di mediazione culturale.

5. L'iscrizione e la frequenza ai diversi tipi di azioni del sistema formativo integrato finanziate dalla Regione sono di norma gratuite.

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