Legge regionale Regione Basilicata 11.12.2003, n. 33
Titolo I - Principi generali
1. La Regione Basilicata promuove lo sviluppo del sistema formativo integrato mediante:
a) azioni rispondenti ai bisogni delle persone, delle organizzazioni e delle imprese con interventi, disciplinati al Titolo II della presente legge:
- sui processi educativi e culturali;
- di orientamento;
- di istruzione e formazione iniziale;
- di formazione superiore, compresa l'alta formazione;
- di formazione continua e permanente;
- di formazione rivolta a gruppi svantaggiati;
- di esperienze di tirocinio e di alternanza,
- di tipo finanziario per la promozione dell'occupazione e la creazione d'impresa;
b) azioni per lo sviluppo e la qualificazione dei sistemi pubblici e privati di orientamento, istruzione, formazione e dei servizi per l'impiego nonché per la promozione delle reti collaborative e per il rafforzamento dell'integrazione funzionale dei sistemi al fine di realizzare una offerta policentrica di servizi, disciplinate al Titolo IV della presente legge;
c) azioni volte a rendere effettivo il diritto alla formazione ed al lavoro attraverso l'informazione e la comunicazione sociale, la rimozione di ostacoli all'accesso ed alla fruizione delle attività, l'adattamento dell'organizzazione e delle modalità formative e la modulazione dei tempi di formazione, disciplinate al Titolo V della presente legge.
2. La Regione sostiene inoltre anche finanziariamente modalità formative individualizzate, anche se non legate ad una struttura corsuale.
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