Legge regionale Regione Basilicata 11.12.2003, n. 33
Titolo I - Principi generali
1. La presente legge disciplina le azioni per la promozione dell'orientamento, dell'istruzione e formazione professionale e delle politiche attive del lavoro. Il complesso di tali azioni definisce il sistema regionale integrato per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Esso è finalizzato a realizzare lo sviluppo della professionalità quale risorsa umana, la promozione dell'occupabilità e dell'integrazione sociale e lavorativa.
2. Il complesso delle azioni del sistema formativo integrato concorre a rendere effettivo il diritto all'istruzione, alla formazione e al lavoro assicurando lo sviluppo dell'identità personale e sociale.
3. Nel quadro degli orientamenti programmatici, la Regione riconosce il pluralismo culturale degli approcci metodologici e delle modalità di sviluppo delle attività, purché rispettosi della libertà e dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità.
4. Le azioni di orientamento, istruzione e formazione professionale costituiscono servizio di interesse pubblico.
Esse si pongono come funzione della programmazione socio-economica e favoriscono l'orientamento libero e consapevole alle professioni, lo sviluppo dell'occupazione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, con particolare attenzione alle esigenze dei soggetti portatori di diverse abilità e delle fasce deboli del mercato del lavoro, coerentemente con gli obiettivi perseguiti dal Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione e del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo all'a
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