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D.M. Economia e finanze 29.11.2002

Limitazione agli impegni e all'emissione dei titoli di pagamento per le Amministrazioni centrali dello Stato nonché riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali. (G.U. 02.12.2002, n. 282)

Art. 1 - Limitazioni agli impegni e all'emissione di titoli di pagamento per le Amministrazioni dello Stato

1. Gli impegni di spesa da assumere sulle dotazioni di bilancio delle Amministrazioni statali per l'esercizio 2002, devono essere contenuti nel limite dell'85% degli stanziamenti di competenza delle unità previsionali di base (allegato 1).

2. L'emissione di titoli di pagamento da parte delle Amministrazioni statali per il medesimo esercizio deve essere contenuta nel limite dell'85% delle dotazioni di cassa delle unità previsionali di base (all. 2).

3. Le disposizioni di cui ai co. 1 e 2 non si applicano alle spese indicate nel quarto periodo del co. 3 dell'art. 1 del D.L. 6.9.2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31.10.2002, n. 246, ivi comprese le dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria.

4. Le quote non impegnabili e quelle non utilizzabili ai fini dell'emissione dei titoli di pagamento, conseguenti all'attuazione dei commi 1 e 2, sono imputate proporzionalmente alle disponibilità presentate dai capitoli di ciascuna unità previsionale di base. Nel caso in cui non risultino sufficienti disponibilità in talune unità previsionali di base, si procede ad un corrispondente proporzionale recupero a carico delle altre unità previsionali di base del medesimo stato di previsione.

5. Previo assenso del Ministro dell'economia e finanze, le Amministrazioni statali possono escludere, in tutto o parte, altre spese dalle limitazioni di cui ai co. 1 e 2, fornendo adeguata compensazione che assicuri il mantenimento dei limiti complessivi prefissati. Resta ferma, per le Amministrazioni, la facoltà di ricorso alle procedure di compensazione tra capitoli consentita dalle

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