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D.M. Economia e finanze 29.11.2002

Limitazione agli impegni e all'emissione dei titoli di pagamento per le Amministrazioni centrali dello Stato nonché riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali. (G.U. 02.12.2002, n. 282)

Formula iniziale

Visto il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica;

Visto l'atto di indirizzo adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, con il quale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stati definiti i criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, secondo cui il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con proprio decreto la limitazione all'assunzione di impegni di spesa e all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio;

Visto, altresì, il successivo comma 4, il quale dispone che con il medesimo decreto può essere disposta la riduzione delle spese di funzionamento degli enti ed organismi pubblici non territoriali, ad eccezione degli organi costituzionali, previste nei rispettivi bilanci e che il maggior avanzo derivante da tali riduzioni è reso indisponibile fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentiti i Ministri vigilanti sugli enti ed organismi pubblici non territoriali;

Considerato che ricorrono tutte le condizioni che legittimano l'esercizio delle potestà indicate nei richiamati commi 3 e 4 dell'art. 1;

Decreta:

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