D.M. Economia e finanze 29.11.2002
1. Relativamente agli enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano una contabilità anche finanziaria, gli stanziamenti delle spese previsti nel bilancio 2002, riferiti alla categoria dei beni di consumo e dei servizi, sono ridotti nella misura del 15%.
2. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, i costi della produzione, indicati nell'art. 2425 c.c., co. 1, lett. b), nn. 6, 7 e 8, previsti nei rispettivi budgets 2002, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 15%.
3. Relativamente alle aziende sanitarie, alle aziende ospedaliere ed agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, che adottano la contabilità economico-patrimoniale improntata ai principi del codice civile - ferma restando la misura della riduzione di cui al comma 2 - anziché alle spese di funzionamento, si fa riferimento ai costi della produzione come individuati nell'allegato prospetto (allegato 3) previsti nei rispettivi budgets.
4. Gli avanzi derivanti dalle predette riduzioni sono evidenziati per gli enti di cui al co. 1 nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione nella parte vincolata e per gli enti di cui ai commi 2 e 3 in apposito fondo di accantonamento da iscrivere nel passivo della situazione patrimoniale.
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