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Legge 01.03.2002, n. 39

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001. (G.U. 26.03.2002, n. 72 - S.O. n. 54/l)

Capo II - Disposizioni Particolari Di Adempimento, Criteri Specifici Di Delega Legislativa

Art. 7 - Modifica all'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, in materia di prodotti cosmetici

1. All'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con i termini "profumo" o "parfum" e "aroma".

Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1 per cento possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1 per cento".

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