Legge 01.03.2002, n. 39
Capo II - Disposizioni Particolari Di Adempimento, Criteri Specifici Di Delega Legislativa
1. All'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con i termini "profumo" o "parfum" e "aroma".
Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1 per cento possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1 per cento".
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.