Legge 01.03.2002, n. 39
Capo II - Disposizioni Particolari Di Adempimento, Criteri Specifici Di Delega Legislativa
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Le acque di sorgente che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano conformi alle norme igienico-sanitarie prescritte dalla direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, possono essere commercializzate fino al 31 marzo 2002".
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