Legge 01.03.2002, n. 39
Capo I - Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari
1. Alla legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1-bis, comma 1, dopo le parole: "alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, nonché", sono inserite le seguenti: "alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'inoltro";
b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie che costituiscono oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti dell'Italia;";
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