Legge regionale Regione Liguria 20.03.2002, n. 14
1. Le domande vanno presentate dalle famiglie che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2 alle relative Istituzioni scolastiche che provvedono a trasmettere alla Regione le relative richieste entro il 30 aprile di ogni anno.
2. La Giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni, elabora la graduatoria degli aventi diritto e provvede al riparto assegnando i relativi contributi.
3. L'entità dell'assegno di studio non può essere inferiore a euro 150,00 e superiore a euro 1000,00. La Giunta regionale definisce annualmente l'entità dell'assegno di studio, la percentuale di rimborso delle spese sostenute che può essere differenziato per ogni grado di scuola.
4. Gli assegni di studio vengono erogati seguendo l'ordine della graduatoria a partire dai redditi, di cui all'articolo 2 comma 3, più bassi.
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