Legge regionale Regione Liguria 20.03.2002, n. 14
1. L'assegno di studio è sostegno alla famiglia per l'istruzione dei figli frequentanti la scuola primaria e secondaria di I e II grado in Istituti di cui all'articolo 1 che hanno sede e che svolgono gli esami conclusivi di ogni ciclo scolastico sul territorio ligure.
2. L'assegno di studio è da riferirsi a spese documentate per l'iscrizione e la frequenza scolastica e può coprire fino al 50 per cento delle spese sostenute. La copertura delle spese sostenute è aumentata fino al 75 per cento in presenza di un figlio disabile.
3. Possono richiedere l'assegno di studio le famiglie con un reddito imponibile complessivo non superiore a euro 40.000,00. Per determinare tale reddito complessivo vanno detratti euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il primo e euro 20.000,00 per i nuclei familiari con figli disabili a carico. Tali limiti sono annualmente rivalutati sulla base dell'indice ISTAT relativo alle famiglie degli operai e degli impiegati.
4. La Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, approva le modalità operative per l'attribuzione dell'assegno di studio, nelle quali sono stabiliti anche le spese ammissibili indicate al comma 2 dell'articolo 2 per l'anno scolastico in corso e gli adempimenti occorrenti per usufruire dell'assegno di studio, dandone ampia divulgazione.
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