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Legge regionale Regione Liguria 20.03.2002, n. 14

Interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali e paritarie. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Liguria 03.04.2002, n. 6.

Art. 4 - Norme finali e transitorie

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono integrativi e complementari rispetto a quelli previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

2. In sede di prima applicazione gli adempimenti relativi all'erogazione dell'assegno di studio sono definiti dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'identificazione del nucleo familiare avviene in base a quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 (definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51 della legge 27 dicembre 1997 n. 449) e successive modificazioni.

4. I limiti indicati al comma 3 dell'articolo 2 e l'entità dell'assegno di studio fissato al comma 3 dell'articolo 3 possono essere modificati con deliberazione del Consiglio regionale.

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