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D.M. Economia e finanze 01.03.2002

Modalità riguardanti il ritiro dalla circolazione delle monete metalliche in euro sospette di falsità. (G.U. 16.04.2002, n. 89)

Art. 1 - Soggetti obbligati a ritirare le monete in euro

1. I seguenti soggetti ritirano dalla circolazione le monete denominate in euro sospette di falsità e le trasmettono all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

le banche di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

le Poste italiane S.p.a.;

la Cassa depositi e prestiti;

le imprese di investimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, comprese le società fiduciarie di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

le società di investimento a capitale variabile di cui all'art. 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

le società di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;

gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ivi compresi le agenzie di prestito su pegno di cui all'art. 155, comma 3, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, i cambiavalute di cui all'art. 155, comma 5, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e le società per la cartolarizzazione dei crediti di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130;

gli agenti in attività finanziaria di cui all'art. 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;

gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

le imprese di assicurazione;

i soggetti svolgenti attività di recupero crediti per conto terzi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;

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