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D.M. Economia e finanze 01.03.2002

Modalità riguardanti il ritiro dalla circolazione delle monete metalliche in euro sospette di falsità. (G.U. 16.04.2002, n. 89)

Formula iniziale

Visto il regolamento CE n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2001, che istituisce l'Ufficio centrale di analisi e monitoraggio della falsificazione monetaria e degli altri mezzi di pagamento diversi dal contante, affidando a tale Ufficio, tra l'altro, il compito di raccogliere tutte le informazioni sulla falsificazione dell'euro e di gestire tali informazioni provenienti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 8;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 21 gennaio 2002, con il quale è stata data attuazione all'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;

Viste le lettere numeri 704400 e 704401 del 13 dicembre 2001, rispettivamente indirizzate alla Commissione europea e alla Banca centrale europea, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha individuato il "Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC" presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, come comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 1338/01;

Ritenuto opportuno emanare, in base all'art. 8, comma 2, del predetto decreto-legge, disposizioni applicative del comma 1 del medesimo articolo;

Decreta:

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