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D.M. Economia e finanze 01.03.2002

Modalità riguardanti il ritiro dalla circolazione delle monete metalliche in euro sospette di falsità. (G.U. 16.04.2002, n. 89)

Art. 2 - Modalità e tempi di invio delle monete

1. I soggetti di cui all'art. 1 trasmettono all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato tutte le monete denominate in euro sospette di falsità, unitamente ad un modulo, compilato conformemente allo schema allegato al presente provvedimento.

2. Le monete di cui al precedente comma sono inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato senza indugio e comunque non oltre il giorno lavorativo successivo a quello dell'individuazione delle monete medesime.

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