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Legge regionale Regione Toscana 26.07.2002, n. 32

Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 5 agosto 2002, n. 23.

Art. 4 - Tipologie degli interventi e servizi educativi per la prima infanzia

1. Gli interventi per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 3 sono rivolti ai bambini in età compresa da tre mesi a tre anni e consistono in:

a) nido di infanzia, quale servizio educativo e sociale per la prima infanzia, aperto a tutti i bambini senza alcuna discriminazione, che concorre con le famiglie alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, assicurando la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti e il riposo pomeridiano;

b) servizi integrativi che hanno l'obiettivo di ampliare l'azione dei nidi di infanzia, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini, che possono comprendere servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, anche per fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata, rivolte ai soli bambini o ai bambini con i loro genitori o adulti accompagnatori, e servizi educativi e di cura presso il domicilio della famiglia o dell'educatore.

2. I nidi di infanzia ed i servizi di cui al comma 1, lettere a) e b), devono attenersi agli standard strutturali, qualitativi ed alle qualifiche professionali definiti dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 2.

3. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative in materia di servizi ed interventi educativi che gestisce in forma diretta, in associazione con uno o più o tutti i Comuni compresi nella zona socio-sanitaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati), anche attraverso gli strumenti previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Te

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