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Legge regionale Regione Toscana 26.07.2002, n. 32

Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 5 agosto 2002, n. 23.

Art. 3 - Finalità degli interventi educativi per la prima infanzia

1. La Regione promuove e coordina interventi educativi unitari rivolti all'infanzia, tesi alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona e informati ai principi del pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, della solidarietà, dell'eguaglianza di opportunità, della valorizzazione della differenza di genere, dell'integrazione delle diverse culture, garantendo il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali.

2. La Regione, nel promuovere la realizzazione di servizi efficaci in relazione ai bisogni emergenti nel proprio territorio, si ispira alle seguenti finalità:

a) innovazione e sperimentazione;

b) continuità educativa;

c) massima diffusione territoriale degli interventi e raggiungimento della più ampia utenza;

d) diversificazione delle offerte e flessibilità dell'organizzazione;

e) omogenea qualità dell'offerta;

f) risposte personalizzate alla molteplicità dei bisogni;

g) organizzazione degli interventi per garantire le pari opportunità e conciliare la vita professionale dei genitori con quella familiare;

h) ottimizzazione dell'uso delle risorse, in relazione alla qualità e all'economicità;

i) tutela dei diritti all'educazione dei disabili.

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