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Legge regionale Regione Toscana 26.07.2002, n. 32

Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 5 agosto 2002, n. 23.

Art. 2 - Interventi di attuazione delle politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione professionale

1. Le politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione professionale si attuano attraverso interventi diretti e indiretti. Per interventi diretti si intendono azioni di sostegno, anche di tipo finanziario, in risposta a bisogni riferibili alla domanda individuale; per interventi indiretti si intendono azioni di consolidamento e sviluppo dei sistemi dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e dell'orientamento, finalizzate ad assicurare l'accessibilità e il miglioramento sia dell'offerta formativa che dei servizi ad essa connessi, nonchè azioni di indirizzo, coordinamento, regolazione, qualificazione, monitoraggio e valutazione dei sistemi stessi, nelle loro articolazioni pubbliche e private.

2. L'insieme organico degli interventi delle politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione professionale, attuati ai sensi e per i fini della presente legge, è volto alla progressiva costruzione di un sistema integrato regionale per il diritto all'apprendimento.

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