Legge regionale Regione Toscana 26.07.2002, n. 32
1. Per educazione non formale si intende l'insieme di interventi educativi non finalizzati direttamente al rilascio di titoli di studio o di attestati professionali, ancorchè valutabili secondo quanto stabilito nel sistema generale dei crediti formativi e di istruzione di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c).
2. La Regione promuove interventi di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti al fine di concorrere ad assicurare lo sviluppo dell'identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere.
3. La Regione, per rendere effettivo il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, sviluppa, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa integrata, il progressivo raccordo delle iniziative educative non formali rivolte agli adulti presenti sul territorio regionale, in un insieme organico e qualificato di opportunità educative per la popolazione, basato su accordi ed intese di rete fra tutti i soggetti, pubblici e privati, promotori delle iniziative stesse.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, sono definite le caratteristiche strutturali ed organizzative del sistema di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti.
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