Legge regionale Regione Toscana 26.07.2002, n. 32
1. È istituito il Comitato regionale per il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, che propone alla Giunta regionale la destinazione delle risorse che costituiscono il Fondo e le modalità di verifica dei risultati.
2. La procedura per la nomina del Comitato di cui al comma 1, la composizione e la durata in carica dello stesso sono definite dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 5. La composizione deve assicurare la presenza della rappresentanza istituzionale della Regione e della rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.
3. Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 è definito in apposito regolamento interno, approvato dal Comitato stesso.
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