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Legge regionale Regione Toscana 26.07.2002, n. 32

Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 5 agosto 2002, n. 23.

Art. 28 - Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione svolge le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e attuazione di politiche di intervento che attengono ad esigenze di carattere unitario su base regionale ed esprime i motivati pareri previsti dalle leggi vigenti.

2. La Regione esercita funzioni di impulso e regolazione nei confronti del sistema allargato dell'offerta integrata tra istruzione, educazione, formazione; la Regione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, ne definisce gli ambiti territoriali di riferimento, i requisiti di accesso, gli standard qualitativi, le linee guida di valutazione e di certificazione degli esiti e dei risultati; con riferimento al sistema di istruzione, la Regione definisce, altresì, gli indirizzi per la programmazione della rete scolastica e il calendario scolastico.

3. Nell'ambito del sistema informativo regionale, la Regione sviluppa appositi sotto-sistemi informativi concernenti i settori disciplinati dalla presente legge.

4. Nei settori disciplinati dalla presente legge, la Regione si riserva la possibilità di promuovere, finanziare e gestire interventi di carattere prototipale o di interesse e di livello regionali, nonchè di sviluppare tutte le iniziative di studio, ricerca ed informazione necessarie per l'esercizio delle proprie competenze. Tali interventi sono svolti anche tramite intese con gli organi dell'amministrazione dello Stato, con le Province e con i Comuni.

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