Legge regionale Regione Toscana 26.07.2002, n. 32
1. È istituito il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, finalizzato al sostegno delle iniziative di inserimento dei disabili nel mondo del lavoro.
2. La Giunta regionale, sulla base dei criteri contenuti nel Piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31, stabilisce le modalità di gestione del Fondo e, valutate le proposte del Comitato regionale per il Fondo di cui all'articolo 27, approva il piano di ripartizione delle risorse e verifica i risultati dell'attività.
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