D.M. MIUR 10.01.2002, n. 38
Titolo III - Disposizioni finali e transitorie
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le scuole già riconosciute ai sensi della legge si conformano alle disposizioni del regolamento stesso. Nello stesso termine trasmettono al competente Servizio una dettagliata e documentata relazione in merito. La mancata trasmissione della relazione e della relativa documentazione, nel termine indicato, determina la revoca del riconoscimento, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1, anche a seguito delle risultanze dell'eventuale visita ispettiva disposta ai sensi dell'articolo 2, comma 5, la Commissione esprime il proprio parere.
3. La conferma del riconoscimento delle scuole è disposta nei successivi trenta giorni con decreto del direttore generale del Servizio.
4. Qualora siano accertate carenze dei requisiti di idoneità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6.
5. I decreti di conferma e di revoca dei riconoscimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.