D.M. MIUR 10.01.2002, n. 38
Titolo II - Ordinamento dei corsi di studio
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Gli insegnamenti nei corsi di cui all'articolo 6 sono affidati a professori e ricercatori universitari ovvero a esperti in possesso di idonea qualificazione in materia di traduzione e di interpretariato, nonché di documentata esperienza professionale acquisita in attività relativa alle stesse materie. La qualificazione dei docenti deve risultare da specifico curriculum di studio e professionale. Il reclutamento dei docenti va effettuato secondo procedure selettive improntate ai criteri della comparazione e della pubblicità della valutazione.
Articolo abrogato dall'art. 11, comma 6, D.M. 03.05.2018, n. 59.
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