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D.M. MIUR 10.01.2002, n. 38

Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127. (G.U. 22.03.2002, n. 69)

Titolo II - Ordinamento dei corsi di studio

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 9 - Docenza nei corsi 5

1. Gli insegnamenti nei corsi di cui all'articolo 6 sono affidati a professori e ricercatori universitari ovvero a esperti in possesso di idonea qualificazione in materia di traduzione e di interpretariato, nonché di documentata esperienza professionale acquisita in attività relativa alle stesse materie. La qualificazione dei docenti deve risultare da specifico curriculum di studio e professionale. Il reclutamento dei docenti va effettuato secondo procedure selettive improntate ai criteri della comparazione e della pubblicità della valutazione.

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Articolo abrogato dall'art. 11, comma 6, D.M. 03.05.2018, n. 59.

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