D.M. MIUR 10.01.2002, n. 38
Titolo II - Ordinamento dei corsi di studio
1. I diplomi rilasciati dalle scuole riconosciute al termine dei corsi di studio di cui all'articolo 6 consentono l'accesso ai corsi di laurea magistrale appartenenti alla classe delle lauree magistrali in traduzione specialistica e interpretariato (LM-94) di cui all'allegato al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 157, supplemento ordinario n. 155 del 6 luglio 2007, relativo alle classi di laurea magistrale, con le modalità di cui all'articolo 6 dello stesso decreto. 4
2. I competenti organi accademici degli atenei valutano i crediti formativi acquisiti dallo studente nei corsi di cui all'articolo 6 del presente regolamento ai fini del proseguimento degli studi nei corsi di laurea appartenenti alle classi delle lauree universitarie determinate con il decreto del Ministro 4 agosto 2000, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento adottato con decreto del Ministro 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro 4 agosto 2000.
Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, D.M. 03.05.2018, n. 59.
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